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Diritto annuale 2021, come sanare spontaneamente con il “ravvedimento operoso”.

 

Tutti i soggetti già iscritti al 1 gennaio 2021 al Registro delle imprese o al R.E.A. che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2021 possono sanare spontaneamente utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che i termini ordinari di scadenza per l’anno 2021 sono stati:

- il 30 giugno 2021 per i soggetti senza proroga (perché svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – o non dichiarino redditi di impresa, come è il caso delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e seguenti del TUIR e sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI);
- il 15 settembre 2021 per i soggetti con proroga (perché svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale - e nel contempo dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M.E.F. -pari ad euro 5.164.569-). Il riferimento è a quanto disposto dall’art. 9 ter D.L. n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021 (per approfondimenti si rinvia al capitolo della Guida on-line Termini di versamento ed ai comunicati già pubblicati sull’argomento News diritto annuale;
- il diverso termine stabilito - ai sensi dell’art. 17 DPR 435/2001 e s.m.i - per gli esercizi c.d. a cavallo d’anno, oppure per quei soggetti (con esercizio solare) che, pur svolgendo attività per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M.E.F. (pari ad euro 5.164.569).

Anche i soggetti e le unità locali di nuova iscrizione possono regolarizzare l’omesso versamento (totale o parziale) del diritto annuale nonché il versamento eseguito in ritardo con il ravvedimento operoso nel termine loro proprio (il termine ordinario di versamento è in questo caso trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione).

L’istituto del ravvedimento operoso, proprio delle sanzioni tributarie, consente, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del versamento, ed in ogni caso prima che avvenga la contestazione da parte dell’Ente impositore, di sanare spontaneamente l’inadempimento con il versamento sul modello F24 sezione IMU ed Altri Tributi locali codice Ente “TA” (la sigla della provincia) e l’anno di riferimento 2021 (anche se il versamento dovesse avvenire nel 2022) dei seguenti importi:

- del tributo omesso (parzialmente o totalmente) con il codice tributo 3850;
- degli interessi (al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) con il codice tributo 3851;
- della sanzione ridotta (3,75% per il ravvedimento breve e 6% per il ravvedimento lungo) con il codice tributo 3852.

Per informazioni più dettagliate al riguardo e per il foglio di calcolo messo a disposizione si invita a visualizzare l’apposita sezione on-line del Diritto annuale al capitolo Ravvedimento operoso oltre ai capitoli Importi e Termini di versamento.

NOTA BENE: Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale del Registro delle imprese (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997) oltre ad essere preclusa la partecipazione a bandi PID.

Si ricorda che per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

 

informazioni:
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Camera di commercio – Taranto Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
Tel. ufficio 099/7783150-099/7783129
cell. ufficio 366/3433480 – 366/3433457
email: dirittoannuale@brta.camcom.it